Editore: UTET - Autore: Danilo Colavincenzo
Rescissione per lesione e nullità parziale del contratto sproporzionato usurario
a) Usura e lesione: la nullita` del contratto concluso in violazione dell’art. 644 c.p. prima e dopo la riformulazione del reato di usura attuata con l. 7.3.1996, n. 108
Considerata la nullita` il naturale ed esclusivo riflesso della violazione della norma penale, ex se imperativa, la piena operativita` della regola tecnica della nullita` ‘‘virtuale’’ consegnata al 1º co. dell’art. 1418 c.c. e la conseguente applicabilita` della rescissione prevista dall’art. 1448 c.c., quale norma che ‘‘disponga diversamente’’, appaiono escluse, nell’immutata ottica giurisprudenziale, dalla diversita` ritenuta esistente, sul piano dell’elemento soggettivo dell’approfittamento – prima ancora che su quello dell’elemento oggettivo della misura della lesione – tra la fattispecie incriminatrice dell’usura ‘‘reale soggettiva’’ e la fattispecie civilistica del contratto concluso in stato di bisogno.
b) Contratto e reato: l’indipendenza della dichiarazione di nullita` dalla violazione della norma penale.
La riformulazione delle norme penali in tema di usura ha approfondito il problema dei rapporti tra le norme incriminatici dell’usura e le conseguenze civilistiche dei comportamenti contrattuali posti in essere in violazione delle prime: il legislatore non ha offerto soluzione al tradizionale dibattito tra i sostenitori della nullita` e la rescindibilita` del contratto sproporzionato usurario, integrante la c.d. usura reale ‘‘soggettiva’’ in quanto concluso in violazione dell’art. 644, 1º e 3º co., c.p. riformulato. La tesi giurisprudenziale sulla nullita` si pone in contrasto con i risultati conseguiti dalla piu` recente dottrina in ordine al generale problema del legame tra contratto e reato, la cui analisi si compone dell’impiego dei meccanismi tecnici, affidati all’art. 1418 c.c. nella sua interezza, attraverso cui e` possibile giungere ad escludere la nullita` del contratto in favore di una diversa disposizione dotata di maggiore adeguatezza rispetto alla tutela dell’interesse protetto dalla norma penale violata.
c) La rescindibilita` del contratto usurario con sproporzione ultra dimidium L’analisi economica delle conseguenze della nullita` consente di reagire all’opinione giurisprudenziale che esclude, riguardo al contratto concluso in violazione della norma penale in tema di usura reale, la rescissione del contratto.
Il criterio della rilevanza civilistica del fatto incriminato consente di affermare la perdurante applicabilita` delle norme sulla rescissione del contratto alle ipotesi di usura ‘‘reale soggettiva’’ integranti lesione ultra dimidium.
d) Il confronto tra la nullita` parziale del contratto usurario ed il risarcimento del danno derivante dal reato (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) per l’ipotesi di reato integrante sproprozione infra dimidium.
In relazione ai fatti irrilevanti alla stregua delle norme sulla rescissione deve ammettersi l’operativita` di altre sanzioni civili piu` idonee, rispetto alla nullita`, totale e parziale, alla tutela degli interessi presi di mira dalla ratio legis della norma penale violata.
L’AUTORE
Danilo Colavincenzo è titolare di un contratto di insegnamento per il diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Teramo. È inoltre dottore di ricerca in «Diritto privato e garanzie costituzionali» presso l’Università di Padova. Ha già pubblicato diversi articoli e commenti sul tema della disciplina civilistica dei contratti usurari.